Il Collegio dei revisori contabili è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di turismo. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l’obbligo, qualora Lex riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Direzione centrale competente in materia di turismo. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di turismo.
È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio e turismo l’Osservatorio regionale del commercio e del turismo con lo scopo di monitorare, analizzare e promuovere lo sviluppo dei settori commerciale e turistico nella regione, fornendo dati e informazioni utili per le politiche pubbliche. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, gli standard di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 70 per cento, fermo restando l’obbligo di ripristinarne l’osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita, in caso di mutamento di settore merceologico. La Direzione centrale competente in materia di commercio, rilevato che l’atto costitutivo e lo statuto della società sono conformi alle norme di legge, emette l’autorizzazione.
Per le finalità di cui all’articolo 133, comma 1, lettera e), numero 2), è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. Per le finalità di cui all’articolo 133, comma 1, lettera a), numero 3), è autorizzata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. Per le finalità di cui all’articolo 129, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisa in ragione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. Per le finalità di cui all’articolo 79, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro, suddivisa in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. Per le finalità di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n.
La sospensione dell’attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente. (Sospensione e cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande) (Subingresso negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l’utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2. L’ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio.
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B) un rappresentante designato dal ministero competente in materia di istruzione; A) il Direttore centrale competente in materia di commercio o suo delegato, con funzioni di Presidente; L’obbligatoria conoscenza della lingua italiana, sia scritta che orale, è accertata dai CAT ovvero dal CATT FVG sulla base del test di conoscenza previsto dalla normativa di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari al livello base come definito dalla Conferenza Stato – Regioni. L’esercizio, in qualsiasi forma, dell’attività commerciale di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. Ai fini della tutela del consumatore, l’esercizio, in qualsiasi forma, dell’attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito solo a chi è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), differenziate a seconda che siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone;
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I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni ovvero privi di assegnazione possono essere assegnati giornalmente in via provvisoria, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, ovvero con attrezzatura permanente installata. La concessione del posteggio isolato ovvero nei mercati di cui all’articolo 37 è rilasciata previa procedura a selezione pubblica in base ai criteri di priorità e per la durata di dieci anni e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l’azienda commerciale.
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- La vendita al dettaglio a mezzo di distributori automatici esercitata dalle farmacie deve riguardare esclusivamente i generi speciali individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, con esclusione dei medicinali, e deve essere effettuata esclusivamente all’interno della farmacia o nelle sue immediate adiacenze.
- La domanda di iscrizione all’albo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo tramite il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI).
L’obiettivo dell’accordo tra distretti e piattaforme deve essere orientato all’adesione alla piattaforma da parte del maggior numero di imprese produttive del territorio di riferimento, affinché la spesa del credito welfare dei dipendenti delle imprese aderenti sia spendibile esclusivamente presso le attività commerciali locali aderenti alla piattaforma. Le associazioni di cui al comma 2 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti. La pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l’individuazione dell’agenzia di viaggio e turismo organizzatrice. B) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte degli associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all’associazione da almeno un anno, nonché dei loro familiari; La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti o voucher regalo.
A) titolari di farmacie e direttori di farmacie qualora pongano in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, nonché medici veterinari qualora pongano in vendita in forma diretta, con divieto di pubblicizzazione e di esposizione, prodotti attinenti alla salute e al benessere degli animali in cura;
La costituzione dei CAT è autorizzata dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di commercio insieme con l’atto costitutivo, lo statuto e l’elenco dei soci. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull’utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio. Il programma di cui al comma 6 è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di commercio. A) prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell’organo di controllo o il revisore unico sia designato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio; Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, è approvato un avviso per l’istituzione dell’elenco dei manager di distretto in base al quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare istanza di iscrizione.